Il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, ha previsto che ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero inps dello 0,80% di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per almeno una mensilità, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 commi 1 e 18, venga riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione relativa al mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
Tale indennità è riconosciuta previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 (pensionati e nuclei percettori di reddito di cittadinanza), da consegnare al proprio datore di lavoro.
L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Il bonus non costituisce reddito e quindi non è soggetto ad alcuna trattenuta previdenziale o fiscale.
La disciplina disposta per altre tipologie di soggetti diverse dai lavoratori dipendenti in forza nel primo quadrimestre prevede diverse modalità di erogazione del bonus. Ricordiamo infatti che il “decreto aiuti”, dedicando tre articoli alla specifica misura dell’indennità una tantum di 200 euro, si rivolge ad una platea molto ampia di soggetti, oltre ai lavoratori dipendenti, anche ai lavoratori domestici, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati e nuclei percettori di reddito di cittadinanza. Le modalità di accesso al bonus per queste ultime categorie differiscono da quella prevista per i lavoratori dipendenti.
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