Il D.L. n. 21/2022 in vigore dal 22 marzo 2022, nell’ambito delle misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca e turismo contenute al Capo III, riconosce un credito d’imposta IMU per il comparto turistico alle imprese turistico-ricettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, nonché alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta.

Beneficiari

Si riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i seguenti soggetti:

  • Imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali

  • imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta

  • imprese del comparto fieristico e congressuale

  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici

Requisiti

Il contributo in questione, è riconosciuto in misura corrispondente al 50 % dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU), qualora sussistano le seguenti condizioni:

  • gli immobili rientrino nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva

  • i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

  • i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 % rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, mediante il modello F24. Esso, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (Interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali), del TUIR.

Presentazione dell’autodichiarazione e autorizzazione UE

È previsto che, gli operatori economici interessati dall’agevolazione in esame, presentino un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale dovrà attestare il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.

Sarà un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle suddette autodichiarazioni.