L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché di aggio.
Sono da considerare nell’importo dovuto: le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la Definizione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, il contribuente deve presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • in un massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due, pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio alcune tipologie di carichi, in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

Per maggiori informazioni, l’Area Fiscale è a vostra disposizione:
Galletti – Gambini – Lorella – Andrea