Il Senato ha posto la questione di fiducia sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. La Legge di Bilancio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e convertita in Legge 197/2022.

Diverse le misure introdotte per Imprese e Professionisti:

Incrementata a 85.000 Euro la soglia per l’accesso/permanenza al regime. Inoltre, nel caso in cui vengano superati i 100.000 Euro, è previsto il ritorno immediato in corso d’anno al regime ordinario; di conseguenza sarà dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. I soggetti che supereranno la soglia di € 85.000, ma non quella di € 100.000, usciranno dal regime a partire dall’anno successivo.

La misura massima del bonus mobili passa a € 8.000 per l’anno 2023 e a € 5.000 per l’anno 2024. La detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche viene estesa al 31 dicembre 2025. La detrazione al 110% viene riconosciuta anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici realizzata da Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti, sempre che questi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di legge. Nel 2023 è possibile fruire del Superbonus al 110%: per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la CILA; interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata entro determinati termini; interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Le soglie di ricavi da non superare per usufruire della contabilità semplificata vengono innalzate da 400.000 a 500.000 Euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 Euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, viene consentito di regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d’imposta 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto, mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Per il 2023, ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40.000 Euro (non in regime forfettario) verrà applicata una flat tax del 15% su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

I debiti tributari fino a 1.000 Euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche se ricompresi in precedenti definizioni agevolate, sono automaticamente annullati. La data rilevante per l’annullamento automatico è fissata al 31 marzo 2023. Scopri tutti i dettagli

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La manovra 2023 estende fino al 31 dicembre 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto della prima casa riservata ai giovani al di sotto dei 36 anni. Estesa fino allo stesso termine la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa. Inoltre, la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, ossia giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni, sarà concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni, viene prorogata fino al 31 marzo 2023.

Prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. La definizione agevolata richiede il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%. Leggi i dettagli

Prorogati al 31 dicembre 2023 i seguenti crediti  d’imposta: acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno; investimenti nelle ZES e si estende all’esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro per l’anno 2024.

Le misure introdotte con i diversi DL Aiuti vengono prolungate e potenziate anche per le spese sostenute per l’acquisto di energia e gas nel primo trimestre 2023 come segue: 

  • imprese energivore – 45%
  • imprese non energivore – 35%
  • imprese gasivore – 45%
  • imprese non gasivore – 45%

Inoltre, per il I° trimestre 2023 viene confermato l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per il contenimento dei costi del gas, invece, l’aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse nel primo trimetre 2023 è ridotta al 5%.

Il valore ISEE per accedere al bonus sociale (energia e gas) viene innalzato a 15.000 Euro.

L’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola viene estesa al 2023.

Per le imprese che esercitano attività di commercio di beni al dettaglio, alimentare e non, compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica, viene prevista la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa, in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%.

Estesa la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2023, con il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. La perizia di stima dovrà essere redatta entro il 15 novembre 2023; dalla stessa data decorre il termine per la rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione.

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, relative ai periodi d’imposta 2019, a 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3%, senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. Quanto appena detto si applica anche agli avvisi bonari le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della legge.

I proprietari di immobili occupati, che abbiano presentato regolare denuncia, sono esentati dal pagamento dell’IMU.

I termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022, possono essere dilazionati in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.