L’ Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari (ICQRF) ha iniziato una campagna di sensibilizzazione sulla filiera del tartufo che sarà prossima ai controlli ispettivi da parte degli Enti preposti. Oggetto dei controlli saranno proprio i ristoratori che acquistano il prezioso tubero che, come tutti gli altri alimenti, deve sottostare ai Regolamenti Comunitari in materia di Sicurezza (Reg. CE n. 178/02) e Igiene (Reg. CE n. 852/04). Dato che ultimamente ci sono state segnalazioni sul commercio di “finti” tartufi (che in realtà erano terfezie, tuberi ipogei molti simili al tartufo) o carenze sulla provenienza e la zona di raccolta, è opportuno fare chiarezza.
Il cavatore, riconosciuto come operatore del settore primario, assolve all’art. 6 del Reg. CE n. 852/04, pertanto non deve fare la SCIA sanitaria al SUAP competente, ma deve sottoporsi ad un esame per l’accertamento della sua idoneità, a seguito del quale viene rilasciato un tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta. Il cavatore può vendere direttamente al ristoratore, garantendo la rintracciabilità del prodotto e il rispetto della filiera, in ottemperanza al REG. CE n. 178/02, fornendo, in sede di vendita, un documento che attesti il peso, la specie botanica acquistata, la zona di raccolta del prodotto, oltre alle informazioni anagrafiche/aziendali che permettano di identificare il venditore. Si ricorda che, le specie riconosciute (secondo la Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 50) sono 9:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber Melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone;
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidium Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9)Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
Mentre le aree geografiche di raccolta sono 5:
a) tartufo toscano bianco del Casentino;
b) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
c) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;
d) tartufo toscano bianco del Mugello;
e) tartufo toscano bianco della Val Tiberina.
In conclusione, il documento di rintracciabilità, nel rispetto della filiera del tartufo, deve contenere almeno i seguenti elementi:
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Nome e Cognome del cedente, indirizzo di residenza, codice fiscale,
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N. di tesserino regionale (il possesso del tesserino assolve all’obbligo di notifica dell’attività alle Autorità competenti di cui all’art. 6 comma 2 del Regolamento (CE) 852/2004 ) o n° SCIA se professionista
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Data di cessione
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Ragione sociale dell’acquirente, sede dello stabilimento, N. di registrazione (SCIA)
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Nome scientifico del tartufo ceduto
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Quantitativo espresso in grammi dei tartufi ceduti
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Data
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Zona di raccolta
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Firme del cedente e dell’acquirente.
Contattaci! L’Ufficio di Igiene di Confcommercio Pisa è a tua disposizione per approfondimenti e chiarimenti:
Dr.ssa Azzurra Lami 0507846604 a.lami@confcommerciopisa.it
Dr. Gianni Salvadori 0507846605 haccp@confcommerciopisa.it